I fatti risalgono al 6 marzo scorso, quando nel porto di Ravenna attracca la nave turca Tarik 3
proveniente dall’Ucraina, con un carico di circa 26.000 tonnellate di mais contaminato da diossina e
sfuggito ai controlli dei PIF (Punti di ispezione frontaliera del Ministero della Salute).
Le operazioni di sbarco sono durate fino all’11 marzo durante le quali il mais sarebbe stato smistato
verso un primo magazzino con 146 automezzi dal 7/4/2014 al 4/6/2014 e verso un secondo
magazzino con altri 775 automezzi dal 10/4/2014 al 9/6/2014.
Il prelievo per effettuare l’analisi della diossina è avvenuto a Ravenna solo il 15 maggio scorso, le
analisi, effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
(sezione di Bologna) hanno riscontrato valori di 2,92 nanogrammi di diossine e furami per
chilogrammo (il limite è 0,75), concentrazione che con i PCB dioxin like arriverebbe a 3,19 (limite
1,50). Valori elevati e comunque fuori norma. Il certificato di prova n. 2014/238058 (ossia il
certificato delle analisi delle diossine e dei PCB) è del 9/6/2014. Solo l’11 giugno è partita un’allerta
comunitaria del Rapid Alert System for Food and Fedd (RASFF).
Che cosa è successo nel frattempo? Circa 20.800 tonnellate di mais contaminato sono state
commercializzate e in parte miscelate in misura variabile con altri ingredienti per diventare
mangime completo per bovini da latte e da carne, per maiali, polli e pesci, quindi solo poco più di
5.000 tonnellate sono state sequestrate. Per rendersi conto delle dimensioni del problema basta dire
che l’allerta ha interessato 12 Regioni e più precisamente: Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Calabria e Sicilia.
Un altro aspetto poco conosciuto e poco chiaro di questa vicenda è che il Ministero della salute ha
deciso di intervenire direttamente, vista la portata della contaminazione, decretando che polli,
maiali e bovini alimentati con pasti contenenti mais contaminato in misura superiore al 32%
possono essere macellati, ma le carcasse devono essere sottoposte a vincolo sanitario. In altre parole
la carne deve essere stoccata in celle frigorifero oppure congelata in attesa di analisi. Mentre gli
allevamenti che autocertificano di avere dato nel pasto quotidiano percentuali inferiori di mais
contaminato possono continuare a commercializzare i prodotti, questa direttiva comprende anche i
derivati quali: uova, latte, ecc.
Questo intervento ministeriale oltre che lasciare perplessi, visto che un quintale di mangime è
ritenuto a norma anche se contiene più di 30 chili di mais contaminato, è in netto contrasto con le
normative europee in materia di sicurezza alimentare.
La sicurezza alimentare è un valore supremo tutelato dalle normative europee vigenti anche in
Italia. Nessuna deroga può essere concessa. La diossina è, infatti un potente cancerogeno che si
assume al 98% per via alimentare e che si bioaccumula negli animali e nell’uomo, con potenziali
effetti di danno genetico; i rischi genotossici aumentano in particolare per le donne che possono
avere figli e che trasferiscono la diossina al feto e al neonato tramite la placenta e il latte materno.
Alla luce della pericolosità estrema della diossina, l’Unione Europea non autorizza alcuna forma di
diluizione dell’ingrediente “non conforme” per rendere “conforme” il preparato finale per quanto
riguarda i mangimi. Il mais contaminato in questione è, infatti, destinato agli animali.
Pertanto il mais ucraino non conforme deve essere oggetto di blocco sia nella forma “non diluita”
sia in eventuali preparati (mangimi miscelati) che “diluiscano” la concentrazione di diossina.
Eventuali autorizzazioni di miscele, che contenessero anche solo percentuali modeste di tale mais
ucraino non conforme, sarebbero una violazione della legislazione europea che è automaticamente
in vigore in ambito nazionale quando si parla di “regolamenti europei”, specie se applicati
all’ambito degli alimenti che possono circolare in tutta Europa.
La diluizione di alimenti non conformi (ossia con diossina oltre ai limiti) è vietata in base al
regolamento europeo 1881/2006, si veda l’art. 3, la diluizione è vietata anche in base al Reg CE
882/2004 art. 20 ( che riguarda proprio i mangimi).
Allego al contributo la lettera che come associazioni e comitati abbiamo inviato ai sindaci della
zona, alle autorità competenti e alla stampa in quanto preoccupati visto che nella Bassa Padovana
ci sono 1.900 allevamenti avicoli e un mangimificio della Veronesi S.p.a.
Siti consultati:
www.ilfattoalimentare.it
www.peacelink.it
A questo link la lettera ai sindaci
Comitato Lasciateci Respirare di Monselice
Gruppo d’Acquisto Solidale “GASdotto” di Este e Baone